L'Arcidiocesi
di Brindisi-Ostuni, che considera le opere d'arte
come un prezioso e insostituibile documento per
la storia della civiltà, della cultura
e della pietà dei popoli, custodisce con
particolare cura i cimeli storici e le opere artistiche
in suo possesso, usando a tale scopo ogni precauzione
e i mezzi tecnici più idonei.
L'Arcidiocesi, nel timore che l'accoglimento delle
frequenti domande per la concessione di opere
d'arte di Proprietà sua o degli enti ad
essa inerenti, possa mettere in pericolo l'integrità
delle opere richieste, ha stabilito che l'accoglimento
di tali domande sia disciplinato da precise norme,
contenute nel seguente regolamento.
Art. 1
Ogni richiesta riguardante le opere d'arte, per
esposizioni o mostre,potrà essere presa
in considerazione solo quando intervenga un eccezionale
motivo di studio.
Ogni richiesta dovrà essere esaminata dall'Ufficio
per i beni Culturali dell'arcidiocesi e dovrà
essere presentata dagli enti interessati attraverso
il responsabile pro tempore dei bene che dovrà
formulare parere che, in caso di opposizione,
è da ritenersi vincolante.
Sono esclusi rigorosamente dal prestito quei monumenti,
oggetti ed opere d'arte che, per Fragilità,
sensibilità alle variazioni climatiche,
stato di conservazione, insicurezza dei mezzi
di trasporto od altre ragioni sarebbe troppo rischioso
trasportare, o che, per il loro insigne valore,
non possono essere allontanati dal luogo ove sono
esposti o dall'ambiente cui sono destinati.
Non possono essere cedute temporaneamente a mostre
o esposizioni opere d'arte di eccezionale valore
artistico o storico o opere che costituiscano
elemento essenziale del luogo dove sono normalmente
conservate esposte ai visitatori e agli studiosi.
Art.2
Nel caso che sia concesso il prestito di un oggetto
o di una raccolta d'arte sarà affidato
all'Ufficio per i Beni Culturali dell'arcidiocesi
l'incarico di stabilire le modalità dell'esecuzione
con tutte le garanzie tecniche, assicurative e,
di qualsiasi altra natura ritenute più
opportune per la tutela dell'opera.
Art.3
Le opere per le quali ]'Ufficio per i Beni Culturali
avrà autorizzato il prestito ed il temporaneo
invio ad esposizioni o mostre, dovranno dai parroci,
rettori di chiese e preposti agli altri enti ecclesiastici,
essere consegnate soltanto a persone espressamente
delegate dall'ente richiedente e solo dopo la
compilazione di un regolare verbale di consegna,
firmato dai detti delegati, con la descrizione
dello stato di conservazione delle opere stesse,
e con la precisa indicazione della durata dei
prestito e, dei trasferimento. In tale verbale
dovrà essere specificato:
-
L'Ente proprietario
e le generalità e qualifica dei rappresentante
di esso; l'organizzazione richiedente e le
generalità, la qualifica e l'eventuale
delega dei rappresentante di essa; la soprintendenza
competente per territorio e le generalità
e la qualifica dei rappresentante di essa.
Non si permetterà, senza la previa
autorizzazione dell'Ufficio per i Beni Culturali,
che in tali o simili occasioni gli oggetti
di storia ed arte sacra siano tolti a lungo
dalla loro destinazione, neppure a scopo di
restauro e per altri fini.
-
Lo scopo
dei prestito, il luogo dove l'opera verrà
esposta, la durata della manifestazione, la
durata del prestito (viaggio di andata e ritorno
compresi), la data di consegna e la data di
riconsegna.
-
La clausola
impegnativa per l'organizzazione richiedente
di non spostare l'opera dal luogo al quale
è destinata per tutto il tempo dei
prestito e di provvedere a sue spese all'imballaggio,
al trasporto di andata, al reimballaggio,
al trasporto di ritorno e alla riconsegna.
-
I dati indicativi
della polizza di assicurazione.
-
Una sommaria
descrizione dell'opera, comprese le sue misure
essenziali, ed un'accurata specificazione
dei suo stato di conservazione mettendo in
evidenza eventuali danni, difetti o mancanze
esistenti, il tutto corredato da una o più
fotografie significative.
-
Il divieto
o l'eventuale consenso alle riproduzioni fotografiche
dell'opera.
Il verbale sarà firmato contestualmente
da tutti gli intervenuti che ne riterranno
una copia ciascuno
Art.4
L'imballaggio sarà eseguito da persone
competenti, di fiducia dell'ente proprietario
e della soprintendenza, a cura e spese dell'organizzazione
richiedente. L'imballaggio sarà realizzato
in maniera tal da poter essere riutilizzato per
il ritorno dell'opera al luogo di origine.
Art.5
A cura e spese dell'organizzazione richiedente,
l'opera ceduta in prestito dovrà essere
assicurata contro tutti i rischi da una compagnia
di fiducia dell'ente proprietario per una cifra
da concordarsi con la soprintendenza competente,
per garantire non tanto il valore dell'opera quanto
una scrupolosa vigilanza su di essa durante i
trasporti e la permanenza nel luogo di esposizione
temporanea.
L'assicurazione sarà del tipo detto da
chiodo a chiodo, che assume cioè il rischio
dal momento che l'opera viene tolta dalla sua
collocazione originale fino all'avvenuta sua ricollocazione
nel medesimo posto.
La relativa polizza dovrà essere intestata
all'ente proprietario e l'originale di essa dovrà
essere consegnato al rappresentante dei medesimo,
insieme al verbale di consegna dell'opera.
Art.6
Al momento della riconsegna dell'opera da parte
dell'organizzazione richiedente, sarà redatto
un verbale di riconsegna alla presenza dei rappresentanti
dell'ente proprietario, dell'organizzazione richiedente
e della competente soprintendenza.
in tale verbale, dopo le premesse come al verbale
di consegna, dovrà essere specificato lo
stato dell'opera temporaneamente ceduta e se esso
corrisponde a quanto constatato al momento della
consegna; lo stesso verbale conterrà anche
la clausola liberatoria di ricevuta da parte dell'ente
proprietario.
In caso di contestazione sarà necessario
far intervenire il rappresentante della compagnia
assicuratrice.
Il verbale di riconsegna sarà firmato contestualmente
da tutti gli intervenuti che ne riterranno una
copia ciascuno.
Art.7
Ove prima della cessione temporanea fossero necessari
lavori di restauro o consolidamento dell'opera
per garantire il trasferimento, questi saranno
eseguiti dall'ente proprietario in stretta intesa
con la soprintendenza competente e a spese dell'organizzazione
richiedente.
Dei lavori eventualmente eseguiti si farà
menzione nel verbale di consegna e l'opera non
potrà essere consegnata se da parte dell'organizzazione
richiedente non sia stato effettuato il rimborso
delle relative spese.
Brindisi
4 giugno 1998

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