Il Museo Diocesano
di Brindisi ha sede in Brindisi, è intitolato
a Giovanni Tarantini ed è di proprietà
dell'arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. Al mantenimento
ed al funzionamento dei Museo, provvede, secondo
le norme dei presente Regolamento, l'autorità
diocesana con mezzi propri e con il contributo da
parte dello stato, di enti civili ed ecclesiastici,
di privati.
Capitolo
I
Il Museo diocesano di Brindisi ha la propria sede
nei locali dei Palazzo dei Seminario, piazza Duomo
12, 72100 Brindisi.
Capitolo
Il
La cura e il funzionamento del Museo sono affidate
dall'Autorità diocesana al responsabile
pro tempore, per la materia, all'interno dell'Ufficio
per i Beni Culturali dell'arcidiocesi.
All'atto della nomina, il Direttore riceve in
consegna, con regolari verbali, la sede, le raccolte,
i materiali e le attrezzature dei Museo e i relativi
inventari; viene con ciò ad assumere la
piena responsabilità nei confronti dell'Autorità
diocesana, sia per il funzionamento e l'attività
dei Museo, sia per quel che riguarda la cura e
la conservazione delle raccolte.
Il Direttore tiene il registro di carico e scarico
dei materiali e quello di entrata e uscita dei
fondi di cui dispone; custodisce gli inventari,
i verbali delle adunanze dei Comitato di consulenza,
e ogni altra cosa pertinente all'organizzazione
del Museo.
Rientrano, pertanto, nei compiti del Direttore
la gestione tecnico-artistica e amministrativa
del Museo, la sistemazione dei locali, la cura,
l'ordinamento e, secondo le norme del Regolamento,
l'incremento delle raccolte, la costituzione e
l'aggiornamento degli inventari, il disbrigo della
corrispondenza, la compilazione di guide e cataloghi
illustrativi dei Museo, il controllo e la sorveglianza
del personale dipendente, la disciplina della
visita del pubblico e della consultazione dei
materiali da parte degli studiosi.
Per quel che riguarda la conservazione delle raccolte,
il Direttore ha l'obbligo di segnalare immediatamente
alle soprintendenze di competenza opere e oggetti
bisognosi di cure e di interventi e di riferirsi
ad esse per ogni restauro.
Il Direttore compie e svolge personalmente e con
l'aiuto dei personale dipendente, ma sotto la
sua responsabilità, le mansioni suindicate
ed in genere tutte le incombenze che, in rapporto
alla sua carica, gli sono affidate dall'Autorità
diocesana.
Capitolo
III
Per quanto riguarda i depositi di materiale artistico
nel Museo diocesano, il depositante conserva la
proprietà delle cose depositate. Le condizioni
dei deposito vengono concordate con l'ordinario
diocesano.
I depositi di materiale artistico nel Museo diocesano,
secondo le norme dell'allora Pontificia Commissione
Centrale per I' Arte Sacra in Italia, oggi Pontificia
Commissione per i Beni Culturali della Chiesa,
sono obbligatori da parte delle chiese parrocchiali
e non parrocchiali della Diocesi quando si tratta
di oggetti (sculture, quadri, dipinti, documenti
di valore storico ecc.) che non hanno più,
ai fini dei culto e della vita parrocchiale e
religiosa, una propria funzionalità e corrono
invece il pericolo di essere manomessi o lasciati
in abbandono.
Capitolo
IV
Ogni opera ed ogni oggetto che entra definitivamente
o per acquisto o per dono o per legato o per qualsiasi
altra causa nel Museo, deve essere immediatamente
registrato con i principali dati di riconoscimento
(materia, dimensioni tecnica, soggetto, età
e, se possibile, autore e provenienza) nel registro
generale di entrata, e quindi trascritto, con
i dati suddetti e con il presunto valore di stima,
nell'inventario delle raccolte.
Capitolo
V
Alla custodia dei Museo l'ordinario diocesano
provvede con il personale addetto al palazzo arcivescovile.
Come per tutti gli uffici situati nel complesso
dei palazzi arcivescovili, la manutenzione dei
locali, sede del Museo diocesana, è demandata
dall'ordinario diocesano al responsabile dell'amministrazione
dei palazzi stessi. li Museo presenta ogni anno
il proprio bilancio economico-amministrativo all'Economo
Diocesano; entro il 31 gennaio dovranno essere
presentati rendiconto e bilancio di previsione.
Capitolo
VI
Circa il prestito di cose che fanno parte delle
raccolte del Museo a mostre e manifestazioni sia
in Italia che all'estero, l'Autorità diocesana
può concedere, con i dovuti superiori consensi
e limitatamente a Musei ed Enti di riconosciuto
nome per manifestazioni di carattere scientifico,
il prestito di oggetti e di opere, sempre che
il Comitato di consulenza abbia dato parere favorevole.
Le opere e gli oggetti concessi in prestito devono
essere assicurati a cura e a carico degli Enti
richiedenti per il valore che sarà stato
stabilito dal Comitato di consulenza nella formula
più ampia da chiodo a chiodo; la spedizione
potrà aver luogo dopo la consegna al Direttore
del Museo della relativa polizza di assicurazione.
Le modalità della restituzione dovranno
essere concordate dagli interessati, con la garanzia
morale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
Capitolo
VII
Per il pieno adempimento degli scopi propri di
un Museo, tutte le raccolte devono essere visibili
o consultabili. Le opere e gli oggetti di particolare
pregio o delicatezza o fragilità, e le
raccolte conservate nei depositi, potranno essere
esaminati e studiati dietro domanda, con speciali
cautele alla presenza dei Direttore.
Tutte le opere e gli oggetti in esposizione debbono,
a cura della Direzione, essere corredate o singolarmente
o per gruppi, di cartelli esplicativi con i dati
di autore, soggetto, datazione, provenienza e,
nel caso di doni, di legati o di depositi, con
l'indicazione dei donatore, dei legatario e del
depositante.
Il Direttore può rilasciare permessi per
fotografare opere ed oggetti del Museo. Il Museo
ha diritto a due copie di ogni produzione eseguita.
Capitolo
VIII
E' fatto obbligo al Direttore del Museo di comunicare
alle Soprintendenze competenti e agli Enti turistici
locali l'orario di apertura al pubblico delle
raccolte, il prezzo dei biglietti d'ingresso e
ogni altra utile informazione riguardante la vita
del Museo.
Brindisi,
3 giugno 1998

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