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                               STATUTO - 
                                NORME GENERALI 
                              ARTICOLO 1 
                                Il Capitolo della Cattedrale di Brindisi è 
                                il collegio dei sacerdoti cui spetta assolvere 
                                alle funzioni più solenni della Chiesa 
                                Cattedrale, in comunione con il Vescovo e adempiere 
                                i compiti che gli sono affidati dal Diritto Canonico, 
                                dagli Statuti, e dal Vescovo diocesano, a norma 
                                del can. 503 C. J. C. Esso ha sede nella Chiesa 
                                Cattedrale. 
                              ARTICOLO 2 
                                Il presente statuto è formulato a norma 
                                del nuovo Codice di Diritto Canonico (cc,503-510) 
                              ARTICOLO 3 
                                Per quanto non contemplato nello Statuto valgono 
                                le norme del Codice di Diritto Canonico e le consuetudini 
                                immemorabili del Capitolo Cattedrale (cfr. c. 
                                5 e capo I, art.lss). 
                              CAPO I 
                                COSTITUZIONE DEL CAPITOLO 
                                ARTICOLO 1 
                                Il Capitolo Cattedrale è costituito dal 
                                collegio dei canonici. Di essi, per legge di fondazione, 
                                quattro hanno il titolo di "Dignità": 
                                Arcidiacono, Cantore, Tesoriere, Arciprete. Uno 
                                dei canonici ricopre l'ufficio di Penitenziere 
                                (can. 508). 
                              ARTICOLO 2 
                                I canonici vengono nominati dal Vescovo, dopo 
                                aver sentito il Capitolo ( can.509). La nomina 
                                è a tempo indeterminato. Il Capitolo consta 
                                di 12 canonici ordinari. Sono previsti anche i 
                                canonici onorari e soprannumerari. 
                              ARTICOLO 3 
                                Il Capitolo è presieduto dall'Arcidiacono. 
                                A lui spetta la convocazione delle adunanze capitolari. 
                                Egli è anche il Presidente del Consiglio 
                                per gli affari economici. A lui spetta di convocare 
                                tale Consiglio per l'esame del bilancio preventivo 
                                e consuntivo, e per offrire al Capitolo e al Vescovo, 
                                la valutazione di ogni atto di straordinaria amministrazione. 
                                In caso d'impedimento dell'Arcidiacono subentrano 
                                nella Presidenza le altre Dignità in ordine 
                                successivo. Al canonico Tesoriere è affidata 
                                la custodia e la cura degli arredi sacri. 
                              CAPO II 
                                INCARICHI CAPITOLARI 
                                ARTICOLO 1 
                                Gli uffici capitolari sono: 
                                - il Procuratore amministrativo. 
                                - il Cancelliere. 
                                - i due Revisori dei conti. 
                                - l'Archivista. 
                              ARTICOLO 2 
                                L'Arcidiacono -Presidente, il Procuratore amministrativo 
                                e il Cancelliere costituiscono il Consiglio per 
                                gli affari economici (can. 1280), 
                                Il Procuratore amministrativo: 
                                - è rappresentante legale del Capitolo; 
                                - amministra, con la collaborazione dei revisori 
                                dei conti, i beni del Capitolo le cui rendite 
                                 
                                costituenti la massa comune distribuisce ai Capitolari 
                                con il criterio dell'inter praesentes ; 
                                - prepara i bilanci annuali preventivi e consuntivi 
                                da presentare al Capitolo 
                                - si rivolge al Capitolo per gli atti di straordinaria 
                                amministrazione, perché si ascolti il parere 
                                 
                                di tutti per la validità degli atti; 
                                - per tali atti, se è necessario, si chiederà 
                                la collaborazione di un legale competente e di 
                                 
                                fiducia. 
                              ARTICOLO 3 
                                Il Cancelliere ha il compito di verbalizzare le 
                                adunanze. L'archivista è il custode dell' 
                                Archivio capitolare e dell'inventario dei beni 
                                mobili del Capitolo. Gli uffici ed incarichi di 
                                Procuratore, Cancelliere, Archivista, Revisori, 
                                sono elettivi, hanno la durata di un triennio 
                                e possono essere riconfermati. 
                              CAPO III 
                                ADUNANZE CAPITOLARI 
                                ARTICOLO 1 
                                Le adunanze capitolari sono: 
                                - ordinarie; 
                                - straordinarie, se indette in caso di urgenza 
                                o su richiesta dell' Arcivescovo o almeno di un 
                                 
                                terzo dei Canonici. 
                                - Le adunanze ordinarie sono indette dall'Arcidiacono 
                                mediante invito personale una  
                                settimana prima, salvo motivo d'urgenza. Per la 
                                validità delle adunanze e delle delibere 
                                si richiede la maggioranza semplice, a meno che 
                                il C.J.C., in materia specifica, non richieda 
                                diversamente. 
                              ARTICOLO 2 
                                Ogni tre anni nella prima metà di gennaio 
                                si tiene l'adunanza per la nomina degli uffici 
                                capitolari (cann. 164-179) 
                              CAPO IV 
                                CELEBRAZIONI LITURGICHE 
                                Il Capitolo, espressione della Chiesa orante, 
                                partecipa alle celebrazioni liturgiche solenni 
                                presiedute dall' Arcivescovo. 
                                I canonici se non concelebrano, useranno le insegne 
                                proprie, e cioè talare nera- cotta e mozzetta 
                                di colore violaceo. 
                              ARTICOLO 1 
                                Le funzioni capitolari sono: 
                                - 11 gennaio: festa di San Leucio, Patrono del!' 
                                Archidiocesi. 
                                - Domenica in Passione Domini. 
                                - Triduo Pasquale. 
                                - Pasqua di Resurrezione: solenne pontificale. 
                                - Pentecoste. 
                                - Corpus Domini (S. Messa e processione). 
                                - Santi Patroni della Città di Brindisi: 
                                Santi Lorenzo da Brindisi e Teodoro d' Amasea 
                                (prima 
                                Domenica di settembre -processione e Santa Messa). 
                                - 20 ottobre: Dedicazione della Chiesa Cattedrale. 
                                - Nei primi giorni di novembre (Santa Messa per 
                                gli Arcivescovi e Sacerdoti defunti). 
                                - 9 novembre: Solennità liturgica di San 
                                Teodoro d'Amasea. 
                                - 24 dicembre: Santa Messa della Notte. 
                                - 25 dicembre: Solenne Pontificale. 
                                In dette solennità, assente l'Arcivescovo, 
                                presiede l' Arcidiacono, e se fosse impedito, 
                                le altre Dignità nell'ordine. 
                              ARTICOLO 2 
                                Il Capitolo parteciperà inoltre a tutte 
                                le celebrazioni indette dall'Arcivescovo per particolari 
                                avvenimenti ecclesiali che si terranno in Cattedrale. 
                              ARTICOLO 3 
                                Una volta al mese, in un giorno da convenire, 
                                il Capitolo celebrerà le lodi del Signore 
                                comunitariamente nel Coro con le insegne proprie. 
                              ARTICOLO 4 
                                Durante la Settimana Santa i canonici saranno 
                                a disposizione dei fedeli per 1 'ascolto delle 
                                Sante Confessioni in Cattedrale, secondo tempi 
                                e modalità da stabilire. 
                              CAPO V 
                                SEDE E ATTIVITÀ CAPITOLARI 
                                ARTICOLO 1 
                                Sede del Collegio canonicale per le adunanze è 
                                la sala attigua alla sacrestia, con ingresso dalla 
                                porta centrale. Essa è destinata dall'Arcivescovo 
                                in maniera stabile, non solo per le adunanze, 
                                ma per la conservazione dei documenti di archivio, 
                                i registri delle delibere, i registri contabili 
                                dell'amministrazione, gli arredi sacri elencati 
                                nell'inventario dei beni capitolari. 
                              ARTICOLO 2 
                                Le quattro Dignità del Capitolo, come stabilito 
                                nel testamento dell'Arcivescovo Annibale De Leo, 
                                fanno parte del Consiglio di amministrazione dell'omonima 
                                Biblioteca Arcivescovile. Esse informeranno il 
                                Capitolo sulla relazione annuale delle attività 
                                culturali svolte e della gestione amministrativa 
                                presentata dal Consiglio. 
                              CAPO VI 
                                DISTRIBUZIONI CAPITOLARI 
                                ARTICOLO 1 
                                Ai canonici spetta una retribuzione annuale secondo 
                                le disponibilità del bilancio. A questo 
                                si aggiunga la distribuzione "inter praesentes" 
                                per ogni celebrazione alla quale intervengono. 
                                Si abbia un'attenzione anche per i canonici onorari. 
                              ARTICOLO 2 
                                Al canonico che ricopre l'ufficio di Procuratore 
                                spetta un compenso da stabilirsi annualmente con 
                                delibera capitolare. 
                              CAPO VII 
                                RAPPORTI CAPITOLO -PARROCCHIA 
                                ARTICOLO 1 
                                La Chiesa Cattedrale è attualmente sede 
                                della Parrocchia omonima. 
                              ARTICOLO 2 
                                La Parrocchia a norma del can. 510, § 1 è 
                                separata dal Capitolo; i rapporti tra i due Enti 
                                sono regolati dal citato can. 510 § 2 -4. 
                                Nel caso che il Parroco sia anche membro del Capitolo, 
                                non può ricoprire gli altri uffici e gli 
                                incarichi previsti dallo Statuto. 
                              S.E. Mons. Rocco 
                                Talucci Arcivescovo di Brindisi -Ostuni approva 
                                il presente Statuto. 
                                Brindisi, 24 novembre 2002 -Solennità di 
                                Cristo Re  
                              + Rocco Talucci 
                              
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