.:. VESCOVO - Dichiarazioni, Regolamenti, Decreti e Circolari

Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici
Palazzo del Seminario - Piazza Duomo 12 - Brindisi

Regolamento relativo al prestito di opere d'arte di proprietà dell'arcidiocesi

L'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, che considera le opere d'arte come un prezioso e insostituibile documento per la storia della civiltà, della cultura e della pietà dei popoli, custodisce con particolare cura i cimeli storici e le opere artistiche in suo possesso, usando a tale scopo ogni precauzione e i mezzi tecnici più idonei.
L'Arcidiocesi, nel timore che l'accoglimento delle frequenti domande per la concessione di opere d'arte di Proprietà sua o degli enti ad essa inerenti, possa mettere in pericolo l'integrità delle opere richieste, ha stabilito che l'accoglimento di tali domande sia disciplinato da precise norme, contenute nel seguente regolamento.

Art. 1 Ogni richiesta riguardante le opere d'arte, per esposizioni o mostre,potrà essere presa in considerazione solo quando intervenga un eccezionale motivo di studio.
Ogni richiesta dovrà essere esaminata dall'Ufficio per i beni Culturali dell'arcidiocesi e dovrà essere presentata dagli enti interessati attraverso il responsabile pro tempore dei bene che dovrà formulare parere che, in caso di opposizione, è da ritenersi vincolante.
Sono esclusi rigorosamente dal prestito quei monumenti, oggetti ed opere d'arte che, per Fragilità, sensibilità alle variazioni climatiche, stato di conservazione, insicurezza dei mezzi di trasporto od altre ragioni sarebbe troppo rischioso trasportare, o che, per il loro insigne valore, non possono essere allontanati dal luogo ove sono esposti o dall'ambiente cui sono destinati.
Non possono essere cedute temporaneamente a mostre o esposizioni opere d'arte di eccezionale valore artistico o storico o opere che costituiscano elemento essenziale del luogo dove sono normalmente conservate esposte ai visitatori e agli studiosi.

Art.2 Nel caso che sia concesso il prestito di un oggetto o di una raccolta d'arte sarà affidato all'Ufficio per i Beni Culturali dell'arcidiocesi l'incarico di stabilire le modalità dell'esecuzione con tutte le garanzie tecniche, assicurative e, di qualsiasi altra natura ritenute più opportune per la tutela dell'opera.

Art.3 Le opere per le quali ]'Ufficio per i Beni Culturali avrà autorizzato il prestito ed il temporaneo invio ad esposizioni o mostre, dovranno dai parroci, rettori di chiese e preposti agli altri enti ecclesiastici, essere consegnate soltanto a persone espressamente delegate dall'ente richiedente e solo dopo la compilazione di un regolare verbale di consegna, firmato dai detti delegati, con la descrizione dello stato di conservazione delle opere stesse, e con la precisa indicazione della durata dei prestito e, dei trasferimento. In tale verbale dovrà essere specificato:

  1. L'Ente proprietario e le generalità e qualifica dei rappresentante di esso; l'organizzazione richiedente e le generalità, la qualifica e l'eventuale delega dei rappresentante di essa; la soprintendenza competente per territorio e le generalità e la qualifica dei rappresentante di essa. Non si permetterà, senza la previa autorizzazione dell'Ufficio per i Beni Culturali, che in tali o simili occasioni gli oggetti di storia ed arte sacra siano tolti a lungo dalla loro destinazione, neppure a scopo di restauro e per altri fini.

  2. Lo scopo dei prestito, il luogo dove l'opera verrà esposta, la durata della manifestazione, la durata del prestito (viaggio di andata e ritorno compresi), la data di consegna e la data di riconsegna.

  3. La clausola impegnativa per l'organizzazione richiedente di non spostare l'opera dal luogo al quale è destinata per tutto il tempo dei prestito e di provvedere a sue spese all'imballaggio, al trasporto di andata, al reimballaggio, al trasporto di ritorno e alla riconsegna.

  4. I dati indicativi della polizza di assicurazione.

  5. Una sommaria descrizione dell'opera, comprese le sue misure essenziali, ed un'accurata specificazione dei suo stato di conservazione mettendo in evidenza eventuali danni, difetti o mancanze esistenti, il tutto corredato da una o più fotografie significative.

  6. Il divieto o l'eventuale consenso alle riproduzioni fotografiche dell'opera.
    Il verbale sarà firmato contestualmente da tutti gli intervenuti che ne riterranno una copia ciascuno

Art.4 L'imballaggio sarà eseguito da persone competenti, di fiducia dell'ente proprietario e della soprintendenza, a cura e spese dell'organizzazione richiedente. L'imballaggio sarà realizzato in maniera tal da poter essere riutilizzato per il ritorno dell'opera al luogo di origine.

Art.5 A cura e spese dell'organizzazione richiedente, l'opera ceduta in prestito dovrà essere assicurata contro tutti i rischi da una compagnia di fiducia dell'ente proprietario per una cifra da concordarsi con la soprintendenza competente, per garantire non tanto il valore dell'opera quanto una scrupolosa vigilanza su di essa durante i trasporti e la permanenza nel luogo di esposizione temporanea.
L'assicurazione sarà del tipo detto da chiodo a chiodo, che assume cioè il rischio dal momento che l'opera viene tolta dalla sua collocazione originale fino all'avvenuta sua ricollocazione nel medesimo posto.
La relativa polizza dovrà essere intestata all'ente proprietario e l'originale di essa dovrà essere consegnato al rappresentante dei medesimo, insieme al verbale di consegna dell'opera.

Art.6 Al momento della riconsegna dell'opera da parte dell'organizzazione richiedente, sarà redatto un verbale di riconsegna alla presenza dei rappresentanti dell'ente proprietario, dell'organizzazione richiedente e della competente soprintendenza.
in tale verbale, dopo le premesse come al verbale di consegna, dovrà essere specificato lo stato dell'opera temporaneamente ceduta e se esso corrisponde a quanto constatato al momento della consegna; lo stesso verbale conterrà anche la clausola liberatoria di ricevuta da parte dell'ente proprietario.
In caso di contestazione sarà necessario far intervenire il rappresentante della compagnia assicuratrice.
Il verbale di riconsegna sarà firmato contestualmente da tutti gli intervenuti che ne riterranno una copia ciascuno.

Art.7 Ove prima della cessione temporanea fossero necessari lavori di restauro o consolidamento dell'opera per garantire il trasferimento, questi saranno eseguiti dall'ente proprietario in stretta intesa con la soprintendenza competente e a spese dell'organizzazione richiedente.
Dei lavori eventualmente eseguiti si farà menzione nel verbale di consegna e l'opera non potrà essere consegnata se da parte dell'organizzazione richiedente non sia stato effettuato il rimborso delle relative spese.

Brindisi 4 giugno 1998

<- indietro