.:. CURIA ARCIVESCOVILE

Curia Arcivescovile
Piazza Duomo, 12 - 72100 Brindisi
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Brindisi è la sede episcopale più antica del Salento, con il suo primo Vescovo Marcus Calabriae presente al Concilio di Nicea nel 325. Dal secolo X appare sede metropolitana.

La curia diocesana è costituita dal complesso di uffici amministrativi o giudiziari, di regola non beneficiari, che coadiuvano il vescovo o chi ne tiene il luogo nel governo della diocesi. Si può considerare costituita di due sezioni, una per le pratiche amministrative, l'altra per gli affari giudiziari.
Della sezione amministrativa fanno parte:

  • Il vicario generale che ne è in certo senso il responsabile sia pure alla stretta dipendenza del vescovo. Si tratta del sacerdote legittimamente costituito a rappresentare la persona del vescovo nell'esercizio della sua giurisdizione su tutta la diocesi. I vescovi, già nel IV secolo, manifestarono necessità di collaborazione per attendere al governo della diocesi. Allo scopo fu incaricato colui che tra il clero aveva una posizione preminente ossia l'arcidiacono che si presentò come il vicario del vescovo nel governo della diocesi. Di fronte alle crescenti e preponderanti facoltà giurisdizionali nel tempo assunte dagli arcidiaconi, i vescovi crearono veri dipendenti, ossia i vicari generali, per il governo ordinario della diocesi e ufficiali per l'amministrazione della giustizia. Per quanto riguarda i primi, i vescovi delegarono la propria giurisdizione ad ecclesiastici amovibili ad nutum, distinti in vicarius principalis sive urbicus e in vicarius forensis, a seconda che fossero addetti a coadiuvare il vescovo nella città o nella campagna. Tale innovazione, la cui affermazione ebbe luogo gradualmente, scosse di conseguenza la posizione degli arcidiaconi, tanto che nella seconda metà del XVI secolo con il titolo di arcidiacono s'intendeva una semplice dignità capitolare. Sorse così l'ufficio di vicario generale la cui origine deve farsi risalire al XIII secolo e del quale si trovano accenni già nelle Decretali di Gregorio IX, ufficio successivamente di frequente ricordato e disciplinato nel Testo di Bonifacio VIII. Il Concilio tridentino, privando di ogni potere di giurisdizione l'arcidiacono, tanto da ridurlo a una dignità onorifica nei capitoli, venne a rafforzare i poteri che la legislazione e la prassi avevano già riconosciuto al vicario generale.

  • Il cancelliere, con funzioni di archivista e di notaio ed eventualmente un vice cancelliere o un vice archivista ed altri notai che eccezionalmente possono essere anche laici


Brindisi. Episcopio.
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Della sezione giudiziaria fanno parte i giudici sinodali o prosinodali, con a capo un ufficiale, che può essere coadiuvato da uno o più vice officiali. Da considerare anche gli altri appartenenti al tribunale, cioè: il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, il notaio o attuario, che non di rado è lo stesso cancelliere, i cursori e gli apparitori.
Sin dai primi tempi della chiesa, la giurisdizione di primo grado è ordinariamente esercitata dal vescovo, nel seno delle comunità cristiane, e già nei secoli II e III vi sono testimonianze dei frequenti appelli al papa. Con la cessazione delle persecuzioni, la giurisdizione episcopale è riconosciuta, con carattere inappellabile, da costituzioni imperiali per le cause civili, ove le parti vi consentano. Dopo l'invasione longobarda, che aveva diminuito le prerogative civili dei tribunali episcopali, con l'impero carolingio e posteriormente, questi riacquistano autorità nei rapporti con lo stato, ma insieme vedono sorgere e affermarsi sempre maggiormente la giurisdizione contenziosa dei decani e arcidiaconi urbani, con propri tribunali, dai quali si appella a quello vescovile. Con il concilio di Trento, tutti i tribunali inferiori sono aboliti e la cognizione di primo grado di tutte le cause "ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, etiam si beneficiales sint" è ricondotta dinanzi agli ordinari locali. La competenza di questi tribunali, quindi, viene sempre più precisandosi e unificandosi e in pari tempo il loro funzionamento e la loro organizzazione vengono sempre più assumendo carattere differenziato dall'attività amministrativa degli stessi vescovi, con la distinzione delle funzioni giudiziarie, affidate con la presidenza del tribunale a un ufficiale, da quelle amministrative devolute al vicario generale.
Quanto ai successivi gradi della gerarchia giudiziaria, essendo fissata dal concilio di Trento la regola che le cause di prima istanza erano sempre di pertinenza del tribunale vescovile, i gravami contro le sentenze di questo si proponevano innanzi il metropolita, il patriarca, il primate, la Sede Apostolica. Ridotte poi le dignità patriarcali e primaziali a puro titolo onorifico e senza alcuna speciale giurisdizione, i gradi di giurisdizione restarono fissati nelle tre istanze rispettivamente dinanzi al vescovo, al metropolita e alla Santa Sede.
In seguito al concordato dell'11 febbraio 1929, che riconosceva effetti civili al matrimonio religioso e alle relative pronunce di nullità emesse dai tribunali ecclesiastici, si ritenne opportuno distribuire diversamente l'organizzazione dei tribunali di primo grado e di secondo grado destinati a conoscere tali controversie, Con il motu proprio Quo cura dell'8 dicembre 1938, Pio XI disponeva che ogni regione conciliare d'Italia avesse un tribunale unico incaricato di giudicare le cause di nullità matrimoniale di tutte le diocesi della regione. La competenza per il giudizio di appello dalle pronunce di ciascun tribunale regionale veniva devoluta a un altro fra essi, designato specificatamente. Per la Puglia il tribunale ebbe sede a Bari; appello poteva proporsi a Benevento.
Della curia diocesana non hanno mai fatto parte, sebbene abbiano partecipato al governo della diocesi, né il Capitolo cattedrale, né il collegio dei consultori diocesani.
I documenti della curia arcivescovile di Brindisi in parte risultano da tempo conferiti all'archivio storico diocesano; fra questi, tutti quelli inerenti l'attività della Metropolitana Udienza, ossia il tribunale, i corsi sacerdotali, i benefici, i matrimoni, le cresime anteriori il 1961. Presso la biblioteca pubblica arcivescovile si conservano gli atti di santa visita ordinati per le cure di Annibale de Leo durante l'episcopato di Giuseppe de Rossi (1764-1778).
Elevato l'interesse della documentazione tuttora conservata nell'archivio di curia; basti qui considerare le raccolte inerenti bolle pontificie, parrocchie, rettorie e oratori dell'arcidiocesi, editti di osservanza, atti di santa visita per l'arco temporale che va dal 1760 ai giorni nostri.

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